Lettera ai Signori Avvocati 7 novembre 2011

Gentilissimi Colleghi,
questa lettera si inquadra nelle attività che questo Organismo ha avviato per informare delle nuove misure che abbiamo ideato per offrire ai nostri Clienti un servizio sempre più efficiente ed efficace.
Lo spunto è venuto dalle recenti disposizioni che hanno interessato la mediazione ossia il D.M. 145 del 6 luglio, in G.U. 25/08/2011, n. 197, e il nuovo art. 8, comma 5, d.lgs. 28/2010, introdotto con l’art. 2, comma 35-bis d.l. 138/2011 conv. In l. 148/2011 in vigore dal 17 settembre 2011.
Per un verso il decreto è venuto incontro alle richieste dell’Avvocatura di moderare al massimo la tariffa prevista per la contumacia del chiamato (noi eravamo già su quella strada come dimostra la nostra prima Tariffa) e così ha stabilito in €. 40,00 (per lo scaglione fino a 1.000 euro) o 50,00 (per tutti gli altri) l’importo a carico dell’istante da aggiungere in tal caso alle spese di avvio di 40 euro.
Per l’altro il d.l. ha però previsto a carico del costituito in giudizio che non abbia aderito alla mediazione (quindi, lo stesso contumace), senza giustificato motivo, una sanzione comminata dal giudice pari alla misura del contributo unificato della causa. A nostro parere da una parte non sembra che la misura rientri nella discrezionalità del giudicante, essendo la sua applicazione obbligatoria; dall’altra, allo stesso modo, che la causa di giustificazione dell’assenza possa attenere alla specifica posizione processuale (ragione o torto) quanto piuttosto ad impedimenti fattuali che abbiano ostato alla partecipazione.
Insomma tanto meglio per il chiamato aderire alla mediazione così che si eviterà una condanna e per converso acquisirà un credito di imposta minimo di 250 euro.
La conseguenza per MEDIATIO è stata una revisione delle proprie tariffe nell’ambito delle modifiche regolamentari già disposte, vigenti dal 6 novembre 2011, con la previsione di una nuova sub tabella che prevede la tariffa specifica per l’adesione senza successo. In tal caso la misura disposta non supera quella del contributo unificato così da stimolare la partecipazione rendendola comunque conveniente.

Ovviamente stiamo parlando delle materie obbligatorie ma il risultato non è molto dissimile per le mediazioni volontarie.
A questo punto Vi rinviamo al nostro sito che Vi ricordiamo essere www.mediatio.it dove potrete visionare la ridetta Tariffa e le nuove conseguenti disposizioni regolamentari.
In conclusione, come crediamo di aver già dimostrato a quanti si sono già rivolti a noi, MEDIATIO lavora per rendere il meno amaro possibile il calice della c.d. mediaconciliazione offrendo agli Operatori istituzionali misure e clima di piena ed efficace collaborazione e ai Clienti un servizio sempre più economico e sollecito.
Buon lavoro!

– Avv. Francesco Donofrio per Cerignola –   – Avv. Lia Caldarola per Ruvo di Puglia –

Print Friendly, PDF & Email

Info su Francesco Donofrio

Avvocato, Cerignola. E' responsabile scientifico dell’Organismo nonché della Sede di Cerignola. E’ Conciliatore Professionista e Mediatore Civile e commerciale. Si propone quale esperto nella materia del consumo, per tutte le materie previste dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 e per il contenzioso di cui sono parti le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
Questa voce è stata pubblicata in Blog. Contrassegna il permalink.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento