La mediazione ambientale


I temi ambientali, negli ultimi anni, sono sempre più presenti nell’agenda dei cittadini, delle associazioni e delle pubbliche amministrazioni, il più delle volte provocando controversie e veri e propri conflitti sociali. Si va dal conflitto tra privati (il bidone sotto casa, il condizionatore del vicino o i rumori del bar) al privato nei confronti di un’azienda (per lo smaltimento dei rifiuti o l’installazione di un’antenna telefonica) al cittadino in conflitto con l’ente pubblico (per l’installazione o rimozione di verde o per immissioni da terreni pubblici a privati). A contrapporsi sono interessi, preferenze, valori. Ciò avviene specialmente quando è necessario prendere delle decisioni e renderle vincolanti ed efficaci. In queste circostanze, la mediazione ambientale diventa uno strumento utile, efficace, parsimonioso di tempo, energie e denaro. E’ un procedimento informale in cui un esperto neutrale, dotato di comprovata attendibilità favorisce la soluzione a una disputa su temi ambientali. La mediazione ambientale originariamente era la naturale prosecuzione della VIA (valutazione Impatto Ambientale). Per trovare una soluzione a questi conflitti si potrebbero tentare anche strade diverse dalla mediazione, ma la casistica ci dice che, purtroppo, arrivati a un certo punto, il tentativo fallisce. Frequenti i casi di fallimento nei procedimenti di regolazione e quando si procede legalmente. Al contrario, la mediazione ambientale fa registrare un elevato indice di successo, perché cerca di ovviare alle difficoltà rivenienti dall’uso esclusivo di strumenti tecnico-giuridici, ponendo a confronto i reali interessi che sono in gioco, facendo in modo che ciascuna parte capisca correttamente le motivazioni e i comportamenti dell’altra, chiarendo eventuali malintesi e giungendo spesso a una soluzione di reciproca soddisfazione. La mediazione ambientale, nei paesi di cultura anglosassone, è ampiamente affermata e utilizzata da decenni. Infatti, è dalla fine degli anni settanta che ha cominciato a svilupparsi ed evolversi utilizzando sempre più tecniche specifiche e collaudate. Nell’eventualità` di un’effettiva compromissione ambientale potrebbe, talvolta, essere vantaggioso lo svolgimento di un procedimento di mediazione – su richiesta di parte o su sollecitazione del Giudice – in cui negoziare i modi di ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento per le c.d. perdite provvisorie e, eventualmente, il danno non patrimoniale dell’ente.
Quanto al ripristino, scegliere la procedura conciliativa potrebbe rivelarsi utile per limitare le contestazioni (e conseguenti contenziosi), incentrati sulla reale efficacia degli interventi messi in atto. Data la brevità che contraddistingue la procedura di mediazione (della durata massima di quattro mesi), sembra realistico un suo utilizzo solo nei casi di modesta compromissione ambientale: nel predetto margine di tempo si dovrebbe arrivare, quantomeno, all’accordo circa il progetto esecutivo di ripristino.
Il d.lgs. n. 28/2010 prevede, peraltro, la possibilità che l’accordo raggiunto tra le parti (in forma amichevole o su proposta del mediatore) possa prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. In materia di danno ambientale, va precisato, l’intervento dei tecnici è imprescindibile. Esso può manifestarsi in modo circa penetrante secondo l’entità e dell’estensione del danno: il d.lgs. n. 28/2010. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo di mediazione può nominare uno o più mediatori ausiliari. Inoltre il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.
Certamente non bisogna mitizzare questa procedura considerandola un toccasana per tutti i conflitti ambientali, ma da più parti è riconosciuta la sua efficacia ed efficienza. Il successo della mediazione dipende molto anche dall’argomento in questione. Se si devono affrontare conflitti su interessi reali o superare malintesi e pregiudizi, la mediazione è sicuramente il procedimento più appropriato. Bisogna tener presente che non è esclusa la possibilità, in tempi successivi, di altre procedure come la “reg-neg” (regulation-negotiation) che combina la mediazione ambientale con altre soluzioni più cogenti e formali. Se i conflitti vertono su principi basilari, valori, visioni del mondo, allora è difficile risolvere la controversia con la mediazione perché le forme diventano più rigide e non si adattano a un compromesso.
S. Pignataro

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Info su Savino Pignataro

Agronomo, Cerignola. E’ Mediatore Civile e commerciale. Tra le materie previste dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 si propone, quale esperto, per le controversie vertenti su terreni, coltivazioni, ambiente, alimentazione.
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