Commercialisti: clausola contrattuale o statutaria di mediazione.

IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. Documento dei commercialisti

Clausole di mediazione anche negli statuti sociali.
È bene inserire la clausola di mediazione nei contratti dei professionisti e negli statuti societari. Sia per ragioni economiche e di tempestività collegate alla natura dello strumento conciliativo, sia per soddisfare la necessità di esperire mezzi alternativi prima di inasprire i toni del conflitto e, non ultima, l’esigenza di poter godere della massima riservatezza propria del procedimento di mediazione.
E per dare forza a queste considerazioni – che danno concreta attuazione all’articolo 5 del Dlgs 28/2010 – il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha prodotto un documento a cura della commissione Arbitrato e conciliazione che fa il punto sulle caratteristiche operative della clausola indicando anche due formulazioni tipo (si veda il documento nel sito www.ilsole24ore.com)  che possono essere inserite nei contratti o negli statuti societari.
Non solo, si legge nel documento, è bene inserire la clausola, ma occorre anche indicare
specificamente l’ente al quale ci si intende rivolgere per evitare di restare obbligati, nel caso, alla scelta altrui. Oltre a indicare l’Organismo, le parti, infatti, poi, possono liberamente e concordemente decidere a quali controversie derivanti dal contratto e dallo svolgimento dell’attività societaria estendere la mediazione. Così si potrebbe contemplare l’utilizzo dello strumento conciliativo solo per specifiche tipologie di lite o al verificarsi di vertenze causate dall’inadempimento di definite prestazioni contrattuali. Altro aspetto di interesse è rappresentato dalla possibilità che la clausola di mediazione inserita nello statuto societario possa svolgere i propri effetti anche nei confronti degli organi di controllo (sindaci e revisori legali) nel caso delle azioni di responsabilità patrimoniale loro rivolte. Ma essa produce effetti soltanto tra le parti che l’abbiano sottoscritta, i loro eredi e aventi causa.

ITALIA OGGI
Ecco le indicazioni del Cndcec per i commercialisti e gli organi di controllo societario

Clausola per sindaci e revisori.
Responsabilità patrimoniale regolata dalla mediazione.
Responsabilità patrimoniale di sindaci e revisori regolata dalla clausola di mediazione inserita nello statuto societario. Garanzia di riservatezza e possibilità di evitare il contenzioso per tutti i soggetti coinvolti nei conflitti che diano luogo ad azioni di responsabilità. Sono alcune delle indicazioni traibili dal documento Cndcec dal titolo: «La clausola di mediazione a tutela dei commercialisti e degli organi di controllo societario», pubblicato ieri sul sito.
Mediazione obbligatoria o disponibile. La decisione se e come inserire in un contratto o in uno statuto societario una clausola che richieda l’esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione, prima di ricorrere agli ordinari percorsi giudiziari, non è una scelta affatto scontata. Ciò sia nel caso in cui il legislatore ponga tale istituto come condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 5 del dlgs 28/2010 (in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento danni da circolazione, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ecc.) sia in situazioni in cui lo stesso resti nella disponibilità delle parti (controversie su diritti disponibili). In tutti i casi, infatti, si rileva nel documento, le parti avranno il vantaggio di individuare in via preventiva l’Organismo deputato ad
esercitare la mediazione e decidere per quali specifiche vertenze, derivanti dal contratto o
dall’attività societaria, estendere la procedura in oggetto con il conseguimento di vantaggi in termini di economicità, tempestività, non inasprimento del conflitto e tutela della massima riservatezza.
Clausola statutaria ed azione di responsabilità. L’inserimento della mediazione nell’ambito dello statuto societario è, secondo il Cndcec, oltre che raccomandabile, anche significativamente vantaggioso sia per le ragioni dianzi esposte, sia perché tale integrazione può esplicare i propri effetti nei confronti di tutte le parti eventualmente coinvolte nelle vicende societarie (società, soci, amministratori), ivi compresi gli organi di controllo societario (sindaci e revisori legali) nelle situazioni di azione di responsabilità patrimoniale che li veda coinvolti. Ciò senza dimenticare che l’obbligo statutario di esperire il tentativo è liberamente derogabile con l’accordo di tutte le parti e che la mediazione non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari da parte degli organi giudiziari.
In proposito va precisato che:
– nell’azione sociale di responsabilità nei confronti di sindaci e revisori, la clausola di mediazione opera fra le parti allorché l’azione è promossa dalla società, e/o da ciascun socio di srl o da un terzo incaricato dal tribunale (amministratore giudiziario);
– nel caso di azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali, detta clausola non è efficace in quanto non opponibile a soggetti estranei al contratto sociale;
– nelle procedure concorsuali, il curatore (o il commissario) dovrà sottostare alla clausola nei casi in cui il soggetto legittimato ad agire in responsabilità sia rappresentato dalla società, dai soci, dalla minoranza qualificata o dal singolo socio. Mentre, se l’azione fosse esercitata dai creditori sociali l’istituto non sarebbe operativo;
– in ipotesi di azione individuale del socio o del terzo verso i sindaci e revisori legali, la mediazione inserita in statuto sarà cogente se l’azione è esercitata dal socio, diversamente, con azione promossa dal terzo la clausola non avrà efficacia.
Suggerimenti operativi. Il documento del Cndcec, infine, consiglia di inserire la clausola di
mediazione anche nell’ambito del mandato professionale per superare gli eventuali conflitti con il cliente, con richiamo alla possibilità per il professionista di rivolgersi all’Organismo dell’Odcec di appartenenza chiamando in mediazione anche l’assicurazione per Rc professionale. In riferimento alla polizza in questione, poi, al fine di rendere operativo il coinvolgimento, si raccomanda di verificare le condizioni della stessa, previamente integrandole con specifico riferimento alla mediazione.

Christina Feriozzi e Luciano De Angelis

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Info su Francesco Donofrio

Avvocato, Cerignola. E' responsabile scientifico dell’Organismo nonché della Sede di Cerignola. E’ Conciliatore Professionista e Mediatore Civile e commerciale. Si propone quale esperto nella materia del consumo, per tutte le materie previste dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 e per il contenzioso di cui sono parti le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
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