Bollettino per i naviganti n. 1 – giugno 2011

Carissimi Internauti,
inizia con questo numero la pubblicazione mensile di un contatto con quanti giornalmente visitano il nostro sito che ci auguriamo siano sempre più numerosi e soprattutto interattivi. Ci auguriamo infatti che non vorranno far mancare commenti, osservazioni e suggerimenti per consentirci di migliorare sempre di più nella prestazione del nuovo servizio di mediazione.
Sinora, in un mese o poco più, abbiamo introitato dieci procedimenti di cui due definiti, uno con successo l’altro no. Al di là dai numeri, cui teniamo ma relativamente, il nostro sforzo è diretto alla qualità del nostro operato il cui indice principale di misurazione non può che essere costituito dal successo delle mediazioni. Di conseguenza non è poco il rammarico per il risultato negativo in uno dei due casi definiti anche se in tale circostanza abbiamo dovuto anche competere con un professionista anche contrario all’eventuale successo dei concorrenti. Possiamo assicurare infatti che ove invece gli avvocati sono assolutamente sereni, pur se non favorevoli al nuovo strumento per come varato dal Governo, si dispongono del tutto positivamente se il servizio di mediazione viene reso con professionalità. Ciò abbiamo constatato e continuamente registriamo.
Ma registriamo anche, a livello di voci, sia pure autorevoli, che alcuni Organismi concorrenti si prestano a rilasciare verbali negativi mettendo in essere pratiche discutibili come accettare domande nelle quali l’Istante dichiara di non aderire alla mediazione per cui il verbale sarebbe redatto in assenza di entrambe le parti, ovvero documenti a firma congiunta dei due avvocati nei quali si da per non svolta la mediazione! Non guasterebbe se il Ministero della Giustizia monitorasse con maggiore puntualità gli Organismi che registrano un significativo numero di mediazioni svolte negativamente e rapidamente. Tali prassi, infatti, oltre che nuocere al complesso degli Organismi fanno male all’intero sistema della mediazione in quanto ne dimostrano la totale inutilità così come gli avvocati detrattori, pur essendo i principali ispiratori-utilizzatori dei facili verbali negativi, tendono proprio a dimostrare.
Dobbiamo poi parlare del tema della compatibilità tra attività di mediazione e quella di avvocato di cui gli Ordini Forensi si stanno occupando anche perché dalle statistiche ministeriali risulta che sono circa il 65 per cento gli avvocati o praticanti-mediatori. Infatti il Consiglio Nazionale Forense ha emanato la circolare n. 13 in data 1 giugno 2011 con la quale ha comunicato a tutti i COA (Consigli Ordini Avvocati) di aver avviato la modifica del Codice Deontologico introducendo l’art. 55-bis ed integrando gli artt. 16 e 54. In particolare la nuova norma, intestata alla “mediazione”, consente la contestualità dell’esercizio delle funzioni di avvocato e di mediatore ma ne fissa i presupposti di compatibilità nell’assenza di contrasti tra le norme del Codice e quelle dell’organismo di mediazione; nella competenza dell’avvocato nella materia oggetto del procedimento; nell’indipendenza e neutralità rispetto alle parti rispetto alle quali non devono sussistere rapporti professionali nei due anni precedenti e nei due successivi né dell’avvocato-mediatore, né dei professionisti soci, associati o esercitanti negli stessi locali; infine, col divieto di consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso lo studio dell’avvocato o viceversa.
Si sottolineano in proposito i numerosi casi di sedi di organismi di mediazione presso gli studi legali perché la nuova norma del Codice Deontologico non ha natura novativa ma semplicemente interpretativo-confermativa di un divieto insito al tema dell’incompatibilità. Casi, quelli citati, che si evidenziano dall’incrocio dei dati dei siti web dell’Albo degli Avvocati con quello del Ministero della Giustizia nonché con quelli degli stessi organismi di mediazione presenti nelle diverse province.
In ogni caso, con la modifica del Codice Deontologico la mediazione è entrata a far parte a pieno titolo dell’attività professionale dell’avvocato. Ne consegue la compatibilità con la professione anche dell’esercizio nella forma delle società di persone della ridetta attività di mediazione.
Infine parliamo delle associazioni degli organismo di mediazione e degli enti di formazione che in questo periodo si stanno costituendo e che già denunciano una accesa competizione per primeggiare nel panorama complessivo. A riguardo, in occasione del convegno romano del 25 maggio voluto dal Ministro Alfano, è partita la corsa a ricoprire cariche nei futuri direttivi associativi per accaparrarsi poltrone di prima fila e indennità in perfetto stile italiota!
Non manca poi tutta una serie di boutade da parte degli enti di formazione che vorrebbero ad esempio una formazione strutturata su più livelli a seconda del grado di complessità delle controversie come se il problema fossero i formati o formandi e non, proprio, i formatori! Chi abilita infatti i formatori?
Si assiste insomma ad una corsa ingaggiata da quanti si sono tuffati in questo nuovo business che lascerà sul terreno molti sconfitti proprio tra coloro che oggi si avventano sulla quantità dei procedimenti introitati a fronte dei facili verbali negativi rilasciati. Va invece affrontata la fatica di affermare la qualità per convincere gli istanti e poi i convocati ad aderire piuttosto che auspicare modifiche legislative per introdurre anche la resistenza temeraria (altra boutade dei novelli legislatori).
Chiudiamo qui questo Bollettino poiché è già tanta la carne che abbiamo messo a cuocere. Ci auguriamo di aver sollecitato il dibattito sull’argomento che seguiremo con attenzione sul nostro Blog.
Cogliamo l’occasione per salutare particolarmente gli amici di San Ferdinando di Puglia e di Bari che ci accorgiamo seguirci numerosi e che ci auguriamo si facciano sentire.

Francesco Donofrio
30-06-2011

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Info su Francesco Donofrio

Avvocato, Cerignola. E' responsabile scientifico dell’Organismo nonché della Sede di Cerignola. E’ Conciliatore Professionista e Mediatore Civile e commerciale. Si propone quale esperto nella materia del consumo, per tutte le materie previste dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 e per il contenzioso di cui sono parti le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
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