Il procedimento di mediazione è:
– obbligatorio nelle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari
– volontario (facoltativo) in tutte le altre materie che attengano a diritti disponibili
– demandato dal giudice quando venga disposta dal magistrato in corso di causa, anche di appello
– contrattuale quando sia prevista da una clausola contrattuale/statutaria
Il modello di istanza predisposto è valido per qualsiasi tipo di procedimento con la precisazione che nelle mediazioni obbligatorie va necessariamente indicato il nominativo dell’avvocato che presta assistenza all’istante mentre negli altri casi l’indicazione del legale è facoltativa ma comunque preferibile.
Il modello va compilato preferibilmente con modalità digitale in ogni sua parte e firmato dall’istante (uno o più soggetti, ed in tal caso vanno compilati corrispondenti modelli per parti aggiuntive). Se compilato a mano l’Organismo declina ogni responsabilità per gli errori conseguenti a cattiva interpretazione della grafia.
All’istanza vanno allegati obbligatoriamente:
- copia del/i documento/i di identità dello/gli istante/i;
- la procura rilasciata dalle persone giuridiche (eventuale);
- il provvedimento del giudice (mediazione demandata);
- il contratto o lo statuto (mediazione contrattuale);
Il deposito dell’istanza avviene:
– direttamente presso la sede legale (su appuntamento);
– via fax o PEC indicate nell’istanza;
– a mezzo del servizio postale raccomandato con AR;
Ricevuta l’istanza l’Organismo rilascia o trasmette, su richiesta, immediata ricevuta di avvenuto deposito.
SI AVVERTE CHE SIAMO ATTREZZATI PER SVOLGERE MEDIAZIONI A DISTANZA IN TELE/VIDEOCONFERENZA E SUCCESSIVA TRASMISSIONE DEGLI ATTI VIA PEC, SECONDO LE MODALITA’ COMUNICATE DALL’ORGANISMO.
TABELLA MINISTERIALE
(importi soggetti ad IVA – spese per ciascuna parte)
(salvi accordi diversi specie in presenza di un significativo numero annuo di pratiche)
SPESE DI AVVIO: Euro 40
Valore della lite
A) Fino a Euro 1.000: Euro 65;
B) da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
C) da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
D) da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
E) da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
F) da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
G) da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
H) da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
I) da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
L) oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200;
M) indeterminato o indeterminabile: fino allo scaglione F.
SPESE VIVE E DIRITTI
(importi comprensivi di IVA – spese per ciascuna parte interessata)
– per ogni notifica-comunicazione di avvio e intermedia a mezzo
RAR €. 10,00
– per diritti di copia verbale e per ogni attestazione €. 10,00
– per attività fuori sede: spese di trasferta e vacazione €. 1,50/Km
– rinvio incontro: a carico della parte richiedente €. 50,00
RIEPILOGO DELLE SPESE
– Successo della mediazione (per ogni parte): avvio + indennità da scaglione di valore + 25% per successo + 20% complessità (eventuale; escluso per le mediazioni obbligatorie) + 20% proposta (eventuale), il tutto oltre IVA + spese vive e diritti
– Insuccesso con adesione (per ogni parte): avvio + indennità da scaglione di valore (esclusa per le mediazioni obbligatorie concluse al primo incontro), il tutto oltre IVA + spese vive e diritti;
– Mancata partecipazione di parte convocata (per la sola parte istante): indennità per valore di €. 40,00 o 50,00 (esclusa per le mediazioni obbligatorie), il tutto oltre IVA + spese vive e diritti.
– Condizione di procedibilità (per ogni parte): indennità ridotta di un terzo fino a scaglione F), della metà per i restanti.
AVVERTENZE
– Enti pubblici, istituti di credito e compagnie di assicurazione possono corrispondere spese e indennità in unica soluzione, al termine del procedimento, mediante bonifico. La medesima facoltà è concessa ai clienti degli Studi Legali che se ne assumano la garanzia.
– I versamenti vanno effettuati con bonifico o assegno. Sono ammessi in contanti solo per importi inferiori a euro 250,00. L’IBAN è: IT08H0306941653100000006514.