Mediazione in ambito penale-minorile

 

La mediazione penale minorile si adopera per salvaguardare il minore a rischio. Può essere richiesta solo in caso di danni lievi alla persona, in caso di omicidio non ci si può rivolgere ad essa.

Il mediatore incontra sia il minore che ha commesso il reato sia la vittima e cerca di instaurare con entrambi un clima di fiducia e di empatia in modo che le parti riescano ad esprimere tutto quello che provano e capiscano che il mediatore è lì per loro, per aiutarli, giungendo ad una soluzione. La vittima nella mediazione penale può esprimere il proprio vissuto personale rispetto all’offesa subita sapendo che si è in un contesto protetto, in quanto il mediatore è tenuto al segreto professionale. Questo non avviene nel processo penale minorile, nel quale la vittima ha un ruolo passivo, invece nella mediazione esce da questo ruolo prendendo voce e visibilità la propria identità personale.

La mediazione penale minorile avviene all’interno del progetto di messa alla prova. Il minore, autore del reato, deve dimostrare di aver compreso il proprio errore, quindi si responsabilizza sul danno causato e sulle possibilità di riparazione risarcendo il danno economico o morale o svolgendo attività di utilità sociale. L’esito del percorso di mediazione viene riferito dal mediatore al giudice, senza comunicare ciò che gli è stato detto durante l’incontro, in quanto esso è segnato da riservatezza. L’esito positivo consiste nella ricomposizione o in una riduzione significativa del conflitto. Quindi con la mediazione si può giungere a degli accordi di riparazione per quanto riguarda la vittima e per quanto riguarda il minore, autore del reato, la mediazione ha una valenza educativa.

Paola Cocco

 

 

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