Bollettino per i naviganti n. 2 – luglio 2011

Carissimi Internauti,
Buone ferie!

Per buona parte del mese di agosto si fermeranno quasi tutte le attività compresa la nostra (dall’8 al 28, anche se saremo sempre disponibili per le urgenze). Allora il “buone ferie” è sia a tutti coloro che potranno trascorrerle in località di villeggiatura sia a quanti le faranno riposandosi a casa o nelle vicinanze semmai in compagnia di buone letture e dei propri cari. Questo Bollettino quindi ritornerà a fine settembre per raccontare gli scampoli agostani e il mese della ripresa. Intanto parliamo di luglio.
Il Ministero, opportunamente, aveva emanato il 13 giugno la circolare con la quale aveva fissato in trenta giorni il termine per il procedimento delle modifiche alle iscrizioni applicando così la disciplina della legge 241/90 che prevede il conseguimento dell’approvazione attraverso l’istituto del silenzio-assenso. Si è data così certezza ai tempi di conseguimento dell’efficacia delle modifiche che la nostra attività genera continuamente.
A fine luglio abbiamo totalizzato quindici procedimenti (più cinque rispetto alla fine del mese precedente). I mediatori designati oltre ai due responsabili di sede sono stati solo quattro di cui uno su quattro mediazioni, uno su due, due su una stessa. Quindi sono risultati impegnati solo sei mediatori, quelli che a vario titolo si sono impegnati maggiormente a pubblicizzare il nostro organismo risultando indicati dagli istanti, circostanza che ha suggerito la recente modifica contrattuale.
Dei predetti quindici procedimenti, con riferimento ai domicili delle parti istanti, cinque sono pervenuti da Cerignola, due da Foggia e da Lavello, uno da Orta Nova e da Ordona; ed ancora due da Terlizzi, uno da Ruvo e da Giovinazzo.
Quanto al valore, tre rientrano nel primo scaglione, quattro nel secondo, due nel terzo e nel quarto, uno nel quinto, nel sesto e nell’ottavo; uno, infine, di valore indeterminato.
Sta di fatto che nel caso del mediatore più attivo si è anche registrata la migliore performance con due procedimenti conclusi con successo su tre essendo il quarto ancora in corso. Dal prossimo ottobre partiranno incontri trimestrali per presentare tali risultati a tutti i professionisti collaboratori al fine di trarne spunto per buone pratiche.
Vi rimandiamo quindi alle pagine sui nostri servizi che si sono recentemente arricchite di nuovi prodotti e al “chi siamo” della nuova sezione “esperti”.
Pubblichiamo infine, qui di seguito, il testo del decreto di modifica del DM 189/2010 di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la lettera inviata al Ministero con la quale esprimiamo la nostra piena condivisione sul nuovo regolamento.
Testo del d.m. 180/2010 (solo le norme relative alla mediazione) con le modifiche (in corsivo)

Art. 3 (Registro)

1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell’ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’ispettorato generale del Ministero della giustizia.

Art. 4 (Criteri per l’iscrizione nel registro)

3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;

Art. 7 (Regolamento di procedura)

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
d) nei casi di cui all’articolo 5, comma1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;
e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

Art. 8 (Obblighi degli iscritti)

4. L’organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b).

Art. 16 (Criteri di determinazione dell’indennità)

1.L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

La nostra lettera
Al Ministero della Giustizia – ROMA
– Ufficio Legislativo
– DG Civile
Ufficio III DG Civile
Ufficio III DG Civile – Reparto IV

Oggetto: Indennità di mediazione. Chiarimenti – 2.

“Si fa seguito alla nota del 29/7 u.s. di pari oggetto per comunicare il nostro apprezzamento per il regolamento di modifica del d.m. 180/2010 che si è finalmente visionato in bozza e che con la disposizione sulla derogabilità dei minimi (rectius, solo “degli importi delle indennità…” poiché non vi sono “massimi”) risponde pienamente alle esigenze evidenziate da questo organismo nella predetta nota.
Si fa solo osservare che gli importi previsti per la contumacia sono discutibili nel senso che la scarsa differenza tra il primo scaglione e tutti gli altri farebbe dire che meglio sarebbe un’unica misura, anche 40 euro per tutti. Se proprio si vuole differenziare, e sarebbe il caso, si può disporre un range, per esempio, tra 40 (o anche 20) euro per il primo scaglione e 120-240-360 per l’ultimo e lasciare che gli organismi ne determinino l’ammontare specifico nei limiti dati.
Si permette infatti di far notare che se una misura bassa per la contumacia è una disposizione congrua ed attesa, averla ridotta ai minimi per tutti gli scaglioni non solo mortifica il lavoro degli organismi che non sempre si limitano a registrare le mancate adesioni ma, tante

volte, si adoperano per favorirle ma rischia, di conseguenza, di indebolire l’istituto della mediazione che sarà davvero subito in quanto condizione di procedibilità e quindi confermato quale inutile balzello per l’accesso alla giustizia.
Dalle conclusioni alla nostra precedente residuano pertanto i seguenti chiarimenti di cui si ribadisce la richiesta:
a) se la mediazione demandata dal giudice nelle materie ex art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010 debba o non essere assoggetta alla riduzione ex art. 4, co. 4, lett. d d.m. 180;
b) precisare se nelle spese di avvio siano ricomprese le spese sostenute per conto delle parti, come le postali, altrimenti assorbenti la tariffa prevista per l’avvio specie nel caso di pluralità di parti, o per altri servizi specifici come i collegamenti in teleconferenza.
Esprimendo l’auspicio che le presenti osservazioni possano essere di ausilio nel processo di perfezionamento della nuova disciplina della mediazione e dichiarando ogni disponibilità anche a partecipare ad incontri specifici organizzati da codesto Ministero, si ringrazia per l’attenzione e si resta in attesa di notizie.”

Francesco Donofrio  31-07-2011

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Info su Francesco Donofrio

Avvocato, Cerignola. E' responsabile scientifico dell’Organismo nonché della Sede di Cerignola. E’ Conciliatore Professionista e Mediatore Civile e commerciale. Si propone quale esperto nella materia del consumo, per tutte le materie previste dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 e per il contenzioso di cui sono parti le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
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