A.D.R. – La mediazione e il mondo delle imprese.

Come si sa l’economia è il settore della vita sociale che risente maggiormente della eccessiva durata dei processi civili nel nostro Paese, una disfunzione sistemica che tiene lontani gli investitori esteri e mette in difficoltà lo stesso mercato interno.

Da tale esigenza in vero avvertita in tutta Europa è nata la Direttiva UE N. 2008/52 che ha promosso le procedure di A.D.R. (alternative dispute resolution) con l’intento di fornire alle imprese contendenti la mediazione quale strumento di risoluzione delle controversie transfrontaliere (quelle tra soggetti residenti in Stati diversi della UE) alternativo a quello tradizionale proprio delle corti di giustizia.

Il legislatore italiano con la legge delega n. 69/09 è stato tra i primi in Europa a recepire la Direttiva ed anzi con il d.lgs. 28/2010 ha esteso lo strumento della mediazione anche alle controversie interne per di più rendendolo obbligatorio, quale condizione di procedibilità dei processi, in materie determinate.

In realtà le controversie tipiche del mondo delle imprese non rientrano tra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria ma possono usufruirne in via volontaria o facoltativa ovvero rendendo obbligatorio il ricorso alla previa mediazione prevedendone l’utilizzo in apposite clausole contrattuali inserite nei formulari contrattuali predisposti dalle medesime imprese.

Vero è che il ricorso alla mediazione costituisce un ulteriore costo di esercizio ma esso oltre che essere ben predeterminato è altresì compensativo delle lunghe attese necessarie all’ottenimento di giustizia da parte dei tribunali (e si sa, il tempo è denaro).

Il plus della mediazione, però, non sta solo in questo bensì nella considerazione che la professione del mediatore si distingue per essere rivolta al raggiungimento di un risultato utile per entrambi i contendenti per cui il successo di un mediatore si misura col buon esito dei suoi procedimenti.

Tale caratteristica è quella fondamentale ed è diversa da quella dell’avvocato la cui attività è tesa al raggiungimento di un risultato il più utile possibile per il proprio difeso a sfavore dell’interesse dell’altra parte, riproducendo lo schema “vincitore/vinto”.

In un caso quindi si tende al compromesso tra le parti che possibilmente riprendano rapporti normali, nel secondo alla soccombenza dell’una rispetto all’altra, incuranti dei trascorsi rapporti commerciali che restano relegati nel novero delle passate collaborazioni.

Peraltro, ancora, il mediatore smette il suo compito con l’esaurirsi del procedimento affidatogli, comunque si concluda. L’avvocato, invece, può scegliere tra il favorire un accordo o proseguire nel contenzioso. E’ evidente che qui non si voglia insinuare alcunché ma è del tutto naturale sottolineare che la predisposizione dei due professionisti non possa che essere assolutamente diversa.

In definitiva la mediazione è lo strumento di A.D.R. che aiuta le imprese a prevenire conflitti insorgenti evitando la loro trasposizione nelle aule di giustizia e ciò si può conseguire in due modi, sia adendo la mediazione un attimo prima che la contesa abbia a deteriorarsi sia inserendo apposita clausola nei formulari di contratto che rendano il ricorso ad essa obbligatorio per le parti del contratto stesso.

 

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Info su Francesco Donofrio

Avvocato, Cerignola. E' responsabile scientifico dell’Organismo nonché della Sede di Cerignola. E’ Conciliatore Professionista e Mediatore Civile e commerciale. Si propone quale esperto nella materia del consumo, per tutte le materie previste dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 e per il contenzioso di cui sono parti le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
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